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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,

AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92

COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.

 

Norme finali

Norme transitorie

Dichiarazioni a verbale

 

 

NORME FINALI

Norma Finale n. 1

1. I sanitari che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei medici di assistenza primaria convenzionati con le Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi il possesso dei requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità.

 

2. I medici incaricati ai sensi del D.P.R. 41/91 e confermati in forza dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e i medici incaricati a tempo indeterminato in base all'assegnazione delle zone carenti di continuità assistenziale, sono utilizzati in modo integrato nell'ambito delle funzioni di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale di cui ai capi III e V.

 

Norma Finale n. 2

1. Le Aziende, salvo diverse determinazioni regionali, entro 12 mesi dalla Pubblicazione del presente Accordo, nei confronti dei medici di emergenza sanitaria territoriale incaricati a tempo indeterminato per un numero di ore inferiore a 38, provvedono alla conferma per un incarico a tempo pieno, cioè a 38 ore settimanali.

Tale incremento di orario è effettuato solo qualora sia determinato dalle esigenze del servizio e nell’ordine derivante dalla anzianità dell’incarico a tempo indeterminato.

 

Norma Finale n. 3

1. Al fine di adeguare l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, alla normativa prevista dall'art. 8, comma 1 e 1 bis, del Decreto legislativo n° 502/92 come successivamente modificato ed integrato, le parti approvano il testo di cui all’Allegato "N" che costituisce la disciplina giuridica ed economica relativa al rapporto di lavoro dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato, in sostituzione della regolamentazione prevista dall’Allegato "N" al D.P.R. n. 484/96.

 

2. I medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e confermati in forza all'art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono utilizzati nelle attività territoriali orarie indicate dal suddetto decreto presidenziale.

 

Norma Finale n. 4

1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario.

 

2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato "I" e si verifica l'incremento subito dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato.

 

3. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1.

Norma Finale n. 5

1. Le parti convengono che, in caso di mancato rinnovo contrattuale, il conferimento degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene nella misura percentuale prevista dal comma 6 dell’articolo 3 del presente Accordo fino alla entrata in vigore del nuovo Accordo.

 

Norma Finale n. 6

1. Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni.

 

Norma Finale n. 7

1. Le parti concordano che la dicitura Medico di libera scelta, medico di assistenza primaria e medico di famiglia sono usati, nel testo dell’Accordo, come sinonimi.

 

Norma Finale n. 8

1. Ai fini del calcolo del rapporto ottimale, i medici ex-associati di cui al legge_____ concorrono, a tutti gli effetti e non in sovranumero, alla determinazione del numero di medici iscrivibili negli elenchi della assistenza primaria, così come definito all’articolo 19, comma 7 e all’Allegato B del presente Accordo.

 

Norma Finale n. 9

1. Sono confermati a tempo indeterminato nell'incarico per il numero delle ore conferite formalmente, i medici che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultino titolari di un incarico a tempo indeterminato conferito ai sensi del Capo II del D.P.R. 218/92, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità e sulle limitazioni di orario.

 

Norma Finale n. 10

1. Ai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94 è consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte delle Aziende nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo ed ai medici di cui alla norma transitoria n. 6 e n. 7 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.

 

2. A tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda di inserimento in un elenco separato, specificando il possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.

 

3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea, dalla minore età.

 

Norma Finale n. 11

1. Al medico che alla data di pubblicazione del presente Accordo abbia già dichiarato una autolimitazione del proprio massimale delle scelte inferiore a quanto previsto dall’articolo 25 comma 6, tale autolimitazione è confermata a richiesta, da esercitarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, e fino a che la propria posizione soggettiva resti immutata.

 

Norma Finale n. 12

1. I medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale ai quali sia riconosciuto dalla competente commissione sanitaria dell'Azienda gia individuata per il personale dipendente lo stato di inidoneità all'attività sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza fin dal suo inizio, sono utilizzati nei servizi a terra delle centrali operative o collaborano nei presidi fissi delle attività di emergenza o di Pronto Soccorso.

 

Norma Finale n. 13

1. Lo stato di gravidanza nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro al momento di attribuzione dell’incarico non è ostativo al suo conferimento ma ne determina l’immediata sospensione.

 

Norma Finale n. 14

1. Le parti concordano che, qualora sia attribuita, da norme nazionali o regionali, la competenza esclusiva al rilascio della certificazione di idoneità alla attività sportiva non agonistica ai medici di assistenza primaria, la certificazione relativa ai soggetti che praticano tale attività nell’ambito di associazioni no-profit o comunque a carattere volontaristico e che non facciano gravare alcun onere a carico degli interessati siano rilasciate gratuitamente.

 

Norma Finale n. 15

1. Nelle regioni ove il secondo corso biennale di formazione specifica in medicina generale, di cui all’art. 1 del D.L.vo 8/8/1991, n. 256, si è concluso in data posteriore al 31/12/98, e limitatamente all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medicina generale pubblicati dalle regioni stesse nell’anno 2000, i medici che hanno acquisito il relativo titolo successivamente alla suddetta data possono presentarlo insieme alla richiesta di assegnazione degli ambiti territoriali carenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f) del presente Accordo collettivo nazionale.

 

Norma Finale n . 16

In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione e del conseguente incremento delle patologie cronico-degenerative, le parti convengono che gli accordi regionali siano prioritariamente indirizzati a dare impulso, allo sviluppo e alla diffusione sul territorio dell’assistenza domiciliare nelle forme previste dal presente accordo, ed in particolare dell’assistenza domiciliare integrata, e di nuove forme di assistenza residenziale o/e semiresidenziale in alternativa al ricovero ospedaliero, già sperimentato in alcune realtà.

 

NORME TRANSITORIE

Norma Transitoria n. 1

1. I minori che abbiano compiuto il sesto anno di età possono essere assegnati al medico di medicina generale.

 

Norma Transitoria n. 2

1. Nell’anno di pubblicazione del presente Accordo, per l’attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la graduatoria regionale di cui al D.P.R. 484/96.

 

2. Nell’anno successivo a quello di pubblicazione del presente Accordo, per l’attribuzione degli incarichi si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. 484/96.

 

Norma Transitoria n. 3

1. Le parti convengono che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui agli Accordi Collettivi Nazionali vigenti alla data delle relative contestazioni.

 

Norma Transitoria n. 4

1. Il disposto di cui all’art. 4 comma 4 del presente Accordo non si applica, per la sola durata della presente convenzione e fatta salva la perdita, per scelta intercorrente del medico, di uno o più dei rapporti convenzionali detenuti, ai medici che alla data di pubblicazione del presente Accordo siano già titolari di più di due rapporti convenzionali.

 

Norma Transitoria n. 5

1. In attesa della effettiva operatività delle norme concernenti la formazione professionale da attuarsi secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ed in base all’art. 8 del presente Accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo con il D.P.R. n. 484/96.

 

Norma Transitoria n. 6

1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, è concesso, al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.

 

2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.

 

3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea, dalla minore età.

 

Norma Transitoria n. 7

1. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo 256/91 nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale è consentita, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini, l’attribuzione di incarichi di sostituzione e provvisori di medicina generale nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all’art. 2 del presente Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.

 

2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di formazione specifico, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.

 

3. I medici di cui al precedente comma sono graduati nell'ordine dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea, dalla minore età.

 

Norma Transitoria n. 8

1. Premesso che l’art. 15-nonies, comma 3, del Decreto Legislativo 229/99 dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l’entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale, sarà individuato – fermo restando che l’onere previdenziale …………. – a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell’ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all’introduzione dei nuovi limiti di età, secondo quanto stabilito dall’art. 15-nonies del decreto legislativo n. 229/99.

 

2. Il limite di età stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale entra in vigore dopo la specifica intesa tra tutte le parti interessate sui conseguenti aspetti ed effetti previdenziali.

 

Norma Transitoria n. 9

Le parti convengono che il presente Accordo collettivo nazionale, compresi i suoi allegati, rimane in vigore fino a che non sia stato perfezionato e reso esecutivo con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica, l’Accordo collettivo nazionale valido nel triennio successivo, con decorrenza 01.01.2001, come previsto dall’art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche.

 

DICHIARAZIONI A VERBALE

Dichiarazione a Verbale n. 1

1. Le parti raccomandano al Ministero della sanità che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del S.S.N. sia dato rilievo all'attività di medico di medicina generale convenzionato, con particolare riguardo agli addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale. 

Dichiarazione a verbale n. 2

1. Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanità usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Dichiarazione a verbale n. 3

1. Le parti raccomandano al Ministro della Sanità che una rilevante percentuale dei posti disponibili per la frequenza ai corsi di formazione di medicina generale, previsti dal decreto legislativo n. 256/91 e successive modificazioni, sia riservata a medici abilitati all’esercizio professionale dopo il 31.12.94.

 

Dichiarazione a verbale n. 4

1. Le parti chiariscono che la dizione "medico di medicina generale" si riferisce a tutti i medici convenzionati con le Aziende ai sensi del presente accordo.

 

Dichiarazione a verbale n. 5

1. Le parti convengono che tra i compiti affidati ai medici dal presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.

 

Dichiarazione a verbale n. 6

1. Le parti si impegnano a dare preferenza nel conferimento degli incarichi per le centrali di ascolto ai medici portatori di handicap motori o visivi, in ordine di voto di laurea o, in subordine, di anzianità di laurea.

 

Dichiarazione a verbale n. 7

1. Le parti raccomandano al Ministero della Sanità, di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al DM n. 350/88, alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infraregionale e extraregionale nonché dalla nuova impostazione del regime di esenzione del cittadino dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

2. Le parti raccomandano inoltre al Ministero della Sanità l’adozione di idonei strumenti normativi e tecnici atti a consentire la puntuale individuazione del medico prescrittore, anche al fine di facilitare l’attribuzione delle specifiche responsabilità nell’ambito del rispetto dei livelli di spesa programmati.

 

Dichiarazione a verbale n. 8

1. Le parti convengono di affrontare, d'intesa con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, tutte le tematiche deontologiche poste dalla "Carta dei servizi sanitari" con riferimento anche alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico.

 

Dichiarazione a verbale n. 9

1. Nei confronti dei medici iniettori e prelevatori di cui all'accordo collettivo nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di incarico alla data di pubblicazione del presente Accordo, è riconosciuta per intero l'anzianità di servizio maturata, senza soluzione di continuità, anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.

 

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