ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE,
AI SENSI DELLART.
8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO
DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
CAPO V - EMERGENZA SANITARIA
TERRITORIALE
Art. 62 -
Generalità e campo di
applicazione
Art. 63 -
Individuazione e
attribuzione degli incarichi
Art. 64 -
Massimale orario
Art. 65 -
Compiti del medico
Libera professione
Art. 66 -
Idoneità all'esercizio
dell'attività di emergenza
Art. 67 -
Sostituzioni -
Incarichi provvisori - Reperibilità
Art. 68 -
Trattamento economico
Riposo annuale Assicurazione contro i rischi
derivanti dallincarico
CAPO V
LEMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
Art. 62
Generalità e campo di applicazione
1. Nelle more della
realizzazione delle disposizioni di cui allart. 1 bis del
Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni,
lorganizzazione della emergenza sanitaria territoriale
viene realizzata in osservanza della programmazione regionale
esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo
1992 e dellAtto dintesa tra Stato e Regioni di
applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria
pubblicato nella G.U. del 17.5.96.
Art. 63
Individuazione e attribuzione degli incarichi
1. LAzienda procede alla
data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica
degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale
al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai
fini della successiva copertura.
2. Individuata la vacanza di
incarico, la Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le
procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. Entro la fine dei mesi di
Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul
Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli
ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi
vacanti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al
precedente comma 1.
4. Possono concorrere al
conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto
stabilito dai precedenti commi:
a
- i medici che siano
titolari di incarico a tempo indeterminato per la
emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche
diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi
vacanti e nelle Aziende, di altre regioni, anche diverse,
ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella
graduatoria regionale, a condizione peraltro che
risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e
da almeno cinque anni dellincarico dal quale
provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna
Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del
terzo di cui sopra si approssimano alla unità più
vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per
questo può essere esercitato il diritto di
trasferimento;
b
- i medici inclusi nella
graduatoria regionale valida per l'anno in corso e che
siano in possesso dei requisiti necessari per le
attività di emergenza sanitaria territoriale, con
priorità per:
-
medici già incaricati a
tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio
di continuità assistenziale, di cui al capo III;
-
medici incaricati a tempo
indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito
della stessa regione, con priorità per quelli
residenti nellambito della Azienda;
-
medici inseriti nella
graduatoria regionale, con priorità per quelli
residenti nellambito della Azienda.
5. I medici
concorrenti
devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza
sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneità rilasciato
dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai
sensi dell'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall'art.
22 del D.P.R. 41/91 o dall'art. 66.
6. Gli aspiranti, entro 15
giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla
Azienda apposita domanda di assegnazione di uno o più degli
incarichi vacanti pubblicati, in conformità allo schema di cui
agli Allegati T/2 o T/5.
7. In allegato alla domanda gli
aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante se alla data di presentazione della domanda
abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo
precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera
"L".
8. Al fine del conferimento
degli incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del comma
4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a
- attribuzione del punteggio
riportato nella relativa graduatoria regionale;
b
- attribuzione di punti 5 a
coloro che nellambito della Azienda nella quale è
vacante lincarico per il quale concorrono abbiano
la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dellincarico;
c
- attribuzione di punti 20
ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno
due anni antecedenti la data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dellincarico.
9. Le graduatorie per
lassegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base
delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al
nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i
quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
10. LAzienda provvede
alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di
tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi
dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede indicata
dallAssessorato Regionale alla Sanità, in maniera
programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data
di invio della convocazione, al fine di consentire la
consultazione della graduatoria come disposto dal precedente
comma 10.
11. LAzienda interpella
prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente
comma 4 in base alla anzianità di servizio; laddove risulti
necessario, interpella successivamente i medici di cui alla
lettera b), dello stesso comma 4 in base all'ordine risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 8.
12. Lanzianità di
servizio a valere per lassegnazione degli incarichi vacanti
ai sensi del precedente comma 4, lettera a) è determinata
sommando:
a
- lanzianità totale
di servizio effettivo nella emergenza sanitaria
territoriale;
b
- lanzianità di
servizio effettivo nellincarico di provenienza,
ancorché già computato nellanzianità di cui alla
lettera a).
13. La mancata presentazione
costituisce rinuncia all'incarico.
14. Il medico impossibilitato a
presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante
telegramma, indicando nello stesso lordine di priorità per
laccettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha
concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico
disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico
concorrente.
15. LAzienda conferisce
definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con
provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui
decorrono gli effetti giuridici ed economici.
16. La Regione, sentito il
comitato di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi,
può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e
all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli
incarichi.
17. E' cancellato dalla
graduatoria regionale, ai soli fini degli incarichi concernenti
la emergenza sanitaria territoriale, il medico che abbia
accettato l'incarico ai sensi del presente articolo.
18. Il medico che, avendo
concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi
della facoltà di cui al precedente comma 4 lettera a), accetta
l'incarico ai sensi del presente articolo, decade dall'incarico
di provenienza.
Art. 64
Massimale orario
1.
Fatte salve temporanee e
specifiche diverse determinazioni regionali in relazione ad
obiettive difficoltà di organizzazione del Servizio, al fine di
salvaguardare il livello qualitativo dellemergenza
sanitaria territoriale, gli incarichi a tempo indeterminato
sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e
comportano l'esclusività del rapporto.
2. LAzienda
eccezionalmente e per un massimo di mesi otto non rinnovabili,
può conferire incarichi provvisori ai sensi dellart. 67
comma 4, oltre che per 38 ore settimanali, anche a tempo parziale per 24 ore settimanali; in tale caso lo svolgimento di altre
attività compatibili comporta la riduzione di queste in misura
corrispondente all'eccedenza.
3. Lorario complessivo
dellincarico a tempo parziale di cui al precedente comma e
quello risultante da altre attività orarie compatibili non può
superare le 38 ore settimanali.
4. L'attività continuativa
di
servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore
turno di servizio non può essere iniziato prima che siano
trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
5. Per ragioni eccezionali e
contingenti specifiche della tipologia dellattività,
qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno
prestabilito, lattività continuativa può superare le 12
ore, ma mai comunque le 15 ore.
6
. I turni di servizio dei
medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono
essere disposti sulla base del principio della equità
distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni,
notturni e festivi.
Art. 65
Compiti del medico Libera professione
1. Il medico incaricato svolge i
seguenti compiti:
a
- interventi di assistenza e di
soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero,
con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa;
b
-
c
- trasferimenti assistiti a
bordo di autoambulanze attrezzate;
d
- attività presso apposite
centrali operative.
2. I medici di cui al comma
precedente possono inoltre, sulla base di apposite
disposizioni del responsabile del Servizio:
a
- collaborare, per il tempo in
cui non sono impegnati in compiti propri dall'incarico,
nelle attività di primo intervento dei presidi
territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di
Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dellAzienda
stessa;
b
- essere utilizzati per
attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in
occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e
culturali ecc..
c
- svolgere nelle centrali
operative attività di coordinamento e di riferimento
interno ed esterno al servizio.
3. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato di emergenza sanitaria territoriale sono attribuiti
anche compiti di formazione e aggiornamento del personale non
medico del servizio.
4. Ai medici incaricati a tempo
indeterminato di emergenza sanitaria territoriale in possesso del
titolo di animatore di formazione possono essere attribuiti anche
compiti di formazione e aggiornamento del personale medico del
servizio.
5. Sulla base di apposita
programmazione Regionale e Aziendale i medici dellEmergenza
possono partecipare a progetti formativi e di educazione
sanitaria dei cittadini in materia di emergenza sanitaria
territoriale e primo intervento sanitario.
6. Il medico addetto alla
Centrale Operativa deve essere fisicamente presente al suo posto
durante il turno di servizio.
7. Il medico in turno di
servizio assistenziale deve essere presente fino allarrivo
del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve
prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico
addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari
alleccedenza di orario svolto. Tale compenso viene
trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.
8. Il medico in turno di
servizio è tenuto ad espletare gli interventi richiesti nel
corso del turno, ed a completare lintervento che
eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio
medesimo. Leccedenza di orario derivante
dallintervento di cui sopra è retribuita secondo quanto
disposto dallart. 68.
9. Il medico incaricato per le
attività di emergenza sanitaria territoriale può esercitare la
libera professione al di fuori degli orari di servizio, purché
essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale
svolgimento dei compiti convenzionali. Il medico che svolge
attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda
apposita dichiarazione in tal senso.
Art. 66 -
Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza
1. Al fine di esercitare le
attività indicate dallarticolo precedente i medici
devono essere in possesso di apposito attestato di
idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria
territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto
disposto ai successivi commi.
2. Le Regioni formulano, con i
criteri di cui all'art. 8, comma 1 e tenendo conto delle linee
guida previste dallAllegato P del presente Accordo, il
programma di un apposito corso di formazione della durata di
almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore,
da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e
tirocinio pratico.
3. Le Aziende di norma
quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio
fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno
successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni
e reperibilità) dell'emergenza sanitaria territoriale ed
organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o più corsi di
cui deve essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino
regionale.
4. Ai corsi partecipano, i medici
già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti
nella stessa Azienda secondo il punteggio riportato nella
graduatoria regionale di cui all'art. 2 e integrato dai
punteggi di cui allart. 63 comma 8; in carenza di
medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati
di continuità assistenziale residenti in Aziende limitrofe,
secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale;
5. In caso di mancanza di
medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle
attività di emergenza sanitaria territoriale tra quelli aventi
diritto ai sensi del precedente comma, la Azienda può ammettere
al corso un numero di medici incaricati di continuità
assistenziale in ambito regionale pari ai relativi posti vacanti
e secondo lordine di cui alla graduatoria regionale
prevista dallart. 2 del presente Accordo.
6. Qualora, dopo aver
individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi precedenti,
sussista la disponibilità di posti , questi vengono assegnati
secondo lordine della graduatoria regionale.
7. Il corso si conclude con un
giudizio di idoneità, o meno, dei partecipanti e con il rilascio
da parte della Azienda di un attestato di idoneità allo
svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale.
Art. 67
Sostituzioni incarichi provvisori Reperibilità
1. Fermo restando l'obbligo per
il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della
Azienda la impossibilità di assicurare l'attività durante il
turno previsto, qualora egli non sia in grado di farlo
tempestivamente, contatta il responsabile della centrale
operativa affinché, utilizzando la lista di cui al comma 11
provveda alla sostituzione.
2. Il medico che si trovi nella
condizione di non poter prestare la propria opera per le
condizioni previste dallarticolo 5, deve essere sostituito
da un medico nominato dalla Azienda con incarico provvisorio.
3. Nelle more dell'espletamento
delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato, stabilite dall'art. 63, lAzienda può
conferire incarichi provvisori, secondo le disposizioni di cui al
successivo comma 5. L'incarico provvisorio non può essere
superiore a otto mesi. Un ulteriore incarico può essere
conferito presso la stessa Azienda allo stesso medico solo dopo
una interruzione di almeno 30 giorni dalla cessazione del
precedente incarico provvisorio di Emergenza Sanitaria.
L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del
conferimento dellincarico a tempo indeterminato.
4. Per esigenze relative a
importanti flussi turistici o di altro genere e per specifiche
istanza sperimentali, le aziende possono istituire punti di
emergenza sanitaria territoriale conferendo incarichi provvisori
della durata massima di mesi sei non rinnovabili, a medici
inseriti nell'apposita graduatoria regionale in possesso
dellattestato di cui allart. 63 comma 5.
5. Gli incarichi provvisori
conferiti dallAzienda ai sensi dei precedenti commi 3 e 4,
vengono assegnati prioritariamente ai medici inseriti nella
vigente graduatoria in possesso dellattestato di cui
allart. 63 comma 5, e secondo l'ordine delle stesse,
interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito
dellAzienda stessa.
6. Alla sostituzione del medico
sospeso dal servizio per effetto di provvedimento di cui all'art.
16 provvede la Azienda con le modalità di cui al precedente
comma 5.
7. Considerate le peculiarità
del servizio di Emergenza Territoriale, le professionalità
necessarie e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso,
per eventuali assenze impreviste od improvvise, in ogni Centrale
Operativa, almeno un medico del Servizio di emergenza è, a
rotazione, tenuto in reperibilità domiciliare per turni di 12
ore.
8. L'Azienda organizza,
utilizzando i medici incaricati nel Servizio, turni di
reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare
assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro.
9. Ulteriori reperibilità
possono essere attivate in relazione a specifiche necessità
determinatesi nellambito del Servizio.
10. Il numero dei medici in
reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può essere
inferiore al rapporto di 1 reperibile per 6 medici in guardia
attiva nel turno corrispondente. Sono fatti salvi eventuali
differenti accordi regionali già in essere allatto della
pubblicazione del presente Accordo.
11. LAzienda Sanitaria
Locale fornisce alla Centrale Operativa copia dell'elenco dei
medici reperibili, comprensiva del relativo indirizzo e del
recapito telefonico presso cui ciascuno può essere reperito ed i
turni ad essi assegnati.
Art. 68 -
Trattamento economico Riposo annuale - Assicurazione
contro i rischi derivanti dallincarico
1. Ai medici addetti ai servizi di
emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico
di cui all'art. 58 con l'applicazione degli stessi criteri e
degli stessi compensi previsti per la continuità assistenziale,
compresa l'indennità di piena disponibilità se spettante.
2. Lattività di cui al
presente Capo è sospesa, oltre che per i motivi di cui
allart. 5 del presente Accordo, anche per la fruizione di
un periodo retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per
riposo per un periodo massimo annuale di
giorni
lavorativi, da fruirsi per
giorni a scelta da parte del
medico e per i restanti
su indicazione dellAzienda
sulla base delle esigenze di servizio.
Qualora sussistano
eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il
periodo di riposo è ridotto in misura proporzionale.
3. L'Azienda, previo
coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare
i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria
territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione
dell'attività professionale espletata ai sensi del presente
accordo, ivi compresi, sempre che l'attività sia prestata in
comune diverso da quello di residenza, gli infortuni
eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di
servizio e del conseguente rientro, nonché in occasione dello
svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del
presente Accordo.
4. La copertura assicurativa di
cui al comma 1 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o
rientrare dalle sedi di comitati e commissioni previsti dal
presente Accordo.
5. Il contratto è stipulato,
senza franchigie, per i seguenti massimali:
a
- lire 1,5 miliardo
per morte od invalidità permanente;
b
- lire 100.000
giornaliere per invalidità temporanea assoluta,
con un massimo di 300 giorni l'anno.
6. La relativa polizza è
stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro
sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il
presente Accordo.
7. LAzienda provvede
inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel
corso della propria attività professionale di istituto.